I Testimoni di Geova -
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IL CASO PUCCI

Una disassociazione sospesa


Una clamorosa notizia riportata dal quotidiano
La Repubblica del 6 giugno 2004, edizione di Bari

LA STORIA

Se il giudice decide sulla fede

Cristina Zagaria
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Testimoni di Geova ripresi, bacchettati e ammoniti dallo Stato Italiano. Da un giudice. Una sentenza della sezione distaccata del tribunale di Bitonto cancella d'imperio una decisione della congregazione cristiana dei Testimoni di Geova. «Una sentenza unica in Italia - dice l'avvocato Luigi Liberti - un tribunale italiano ha congelato un provvedimento di espulsione, cioè in termini cattolici una scomunica, dimostrando che sono stai lesi i diritti universali di un uomo e che a lederli è stata un'organizzazione religiosa»
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L'articolo originale: link
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Il testo completo dell'ordinanza
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TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE DISTACCATA DI BITONTO


Proc. n. 373/2003 R.G.A.C. (Pucci V., difeso dagli avv.ti Luigi De Marco e
Luigi Liberti, c/Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, difesa dagli

avv.ti prof. Pietro Rescigno, Giuseppe Tucci, e Andrea Barenghi e altri)
Il G.U.

a scioglimento della riserva, osserva.

Premesso che all’intesa dell’ex art. 8, co. 3, Cost. –conclusa il 20-3-2000 tra la Repubblica Italiana e la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova – non è seguita la legge d’esecuzione[1], il che implica che non se ne può assumere  l’efficacia immediata nel diritto statuale (ciò vale anche in riferimento all’art. 1 della detta intesa a tenore del quale “la Repubblica… riconosce… che gli atti in materia disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale”), ciò premesso, appare chiaro che, ai fini dell’emissione dell’invocato dictum sospensivo ex artt. 23-24 c.c., l’apprezzamento in ordine al fumus bonis iuris deve essere condotto, non col riferimento al merito della deliberazione di esclusione (merito in ordine al quale potrebbe anche in ipotesi, come propugnato da autorevole dottrina, ritenersi privo di ogni competenza il giudice statuale stante l’art. 8, co. 1, Cost. che prevede la piena libertà delle confessioni religiose donde l’asserita insindacabilità giudiziale dei provvedimenti di disassociazione, esclusione e/o scomunica dei loro adepti o fedeli), ma con attinenza alla forma del provvedimento di disassociazione o espulsione che deve fare salvo, sulla base del principio generale dell’ordinamento sul “giusto processo”, il diritto alla piena difesa dell’incolpato ed il rispetto degli adempimenti procedurali previsti dallo statuto[2].

Spetta dunque a questo giudicante verificare se nella specie siano in particolare state osservate le formalità procedimentali e, segnatamente, le “competenze” stabilite dall’art. 5 per l’adozione del provvedimento espulsivo e parimenti se vi sia stata congruenza tra la sequenza procedimentale in concreto adottata e le garanzie di difesa (che prescrivono, in materia disciplinare, l’esigenza della previa contestazione degli addebiti[3], dell’audizione a discolpa cui segue eventualmente l’irrogazione della sanzione).

Sempre a mo’ di premessa, va precisato che, pur nell’innegabile “concitazione” difensiva dell’attore (di cui è riprova l’elencazione anche di fatti e circostanze rievocanti l’intera vicenda esistenziale di scarsa attinenza al thema decidendum)[4], risultano chiaramente dedotti nell’atto introduttivo[5], per quanto qui rileva, due vizi della delibera d’espulsione: a) l’assenza di contestazione preventiva degli addebiti e b) l’assenza della rituale proposta degli anziani della congregazione locale all’assemblea centrale ex art. 5, u.c., St.. A tal proposito, va subito chiarito che l’estensione lite pendente dell’impugnativa del Pucci alla delibera assembleare 3-7-2003 pare correlata, ex art. 183 co. 4 c.p.c., alle stesse difese della Congregazione che ha reso nota solo in comparsa di risposta quale fosse l’adunanza assembleare che ebbe a deliberarne l’esclusione (invero l’attore, stante l’assenza di notifica formale dell’espulsione, riteneva che scaturisse dai Comitati giudiziari speciali, di prima istanza e di appello, succedutesi nel periodo dal 6 al 20/6/2003).

Orbene, tracciato in questi termini il perimetro della presente controversia, deve soggiungersi che appaiono sussistenti, nei limiti dell’apprezzamento sommario esperibile nella presente fase, entrambi i vizi formali lamentati dall’attore.

L’art. 5 dello statuto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova stabilisce invero che “l’espulsione dei soci aderenti (quale è innegabilmente il Pucci) è deliberata dall’assemblea su proposta del Corpo degli anziani delle Congregazioni locali”. Nella specie, e sulla scorta di quanto così previsto statutariamente, gli esiti dell’istruttoria disciplinare del Comitato giudiziario di prima istanza e d’appello avrebbero dovuto trasfondersi in una delibera del Corpo degli anziani di Bari – S. Spirito – ossia la Congregazione locale presso cui è associato il Pucci -, il quale avrebbe poi dovuto proporre l’espulsione all’assemblea della Congregazione centrale, ciò che non risulta documentalmente avvenuto[6].

Significativo è d'altronde che la difesa della Congregazione si richiami, per giustificare l’anomalo iter procedimentale, alla pubblicazione “Organizzati per compiere il nostro ministero”[7] a suo dire integrativa dello Statuto.

Ora, prescindendo dal fatto che non si comprende come l’integrazione (recte: la modifica) dello Statuto della Congregazione Cristiana dei testimoni di Geova, approvato con l’art. 2 del dpr 31-10-1986, n. 783, possa avvenire per effetto di tale pubblicazione (peraltro già tradotta in italiano sin dal lontano 1983), anziché con la procedura prescritta ex art. 8, co. 6, stesso Statuto, mette conto evidenziare che, se fosse vero l’assunto della Congregazione in ordine dell’osservanza della procedura delineata nella pubblicazione citata, dovrebbe argomentarsi nel senso dell’illegittimità dell’intero iter disciplinare atteso che, nella pubblicazione in menzione (v., in particolare, pag. 146 e ss.), è espressamente affermato, in contrasto rispetto allo statuto confessionale, che è il Comitato giudiziario che “decide” (tra l’altro senza previa contestazione d’addebiti) la disassociazione dalla congregazione, tant’è che, in caso di appello al Comitato giudiziario di seconda istanza, “si tiene in sospeso l’annuncio della disassociazione” (così a pag. 147).

Sotto altro concorrente profilo, non risulta in atti alcuna preventiva contestazione d’addebito indirizzata al Pucci dal Comitato giudiziario speciale di prima istanza, né v’è prova che la relazione del detto Comitato speciale 8-6-2003 (si noti: l’unico atto contenente, seppure indirettamente, un’elencazione di infrazioni) sia stata portata a conoscenza dell’incolpato o che questi avesse comunque facoltà di prenderne visione. La violazione del diritto di difesa si rifletterebbe, invero, in termini di illegittimità della delibera con conseguente facoltà di chiedere in questa sede il provvedimento sospensivo[8].

Passando all’esame del periculum in mora, cui si richiama implicitamente la disposizione dell’art. 23 c.c. (laddove impone la verifica dei “gravi motivi” per l’adozione del provvedimento sospensivo), tale requisito può dirsi esistente in re ipsa: invero, sono direttamente correlate al mantenimento dello status di associato le facoltà di esercizio delle pratiche religiose[9], la pienezza di rapporti sociali  e economici con gli altri aderenti[10], e perfino il mantenimento dei vincoli più profondi con i componenti del nucleo familiare, entro cui avverrebbero, in esito alla c.d. disassociazione, innaturali lacerazioni[11] (cfr altresì sul punto la deposizione resa dall’informatrice Pucci S., figlia dell’attore, all’udienza 18-5-2004).

In altri termini, in attesa della statuizione finale sul merito potrebbero aggravarsi, in difetto del necessario provvedimento sospensivo, disagi e turbamenti esasperati anche dalla specifica sensibilità religiosa dell’appartenente all’associazione confessionale, e non suscettibili di adeguata riparazione ex post.
È inutile obiettare in proposito, come fa la difesa della Congregazione, che “nessun giudice estraneo alla comunità religiosa potrebbe assolvere i fratelli dall’osservanza del provvedimento espulsivo, trattandosi di materia incoercibile, rimessa com’è all’appartenenza del singolo alla comunità di fede, e quindi alla coscienza individuale, e perciò radicalmente estranea alla dimensione del diritto statuale…” ; e ancora che “la disassociazione è fatto eminentemente spirituale su cui il giudice non può pronunciarsi[12].

Al di là del rilievo che le riferite allegazioni difensive sembrano non considerare l’esigenza, scaturente dall’ordinamento giuridico statuale, di uno spontaneo adeguamento della Congregazione al dictum giurisdizionale (eventualmente anche mercé l’annuncio ai fedeli della sospensione degli effetti della “disassociazione”), è noto che l’emissione dell’ordine giudiziale non potrebbe dirsi preclusa qualora se ne assumesse in concreto l’incoercibilità, poiché il requisito della coercibilità non costituisce, come noto, carattere indefettibile condizionante la correttezza, la validità e l’efficacia del provvedimento giurisdizionale[13].
p.q.m.

sospende, con riferimento al Pucci, l’esecuzione della deliberazione di espulsione 3-7-2003 dell’assemblea della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, di cui alla proclamazione del successivo 9-7-2003, disponendo la notifica a cura dello stesso Pucci ex art. 23, co. 3 ultimo periodo, c.c. del presente provvedimento al Presidente della Congregazione e legale rappresentante p.t.; rinvia la causa, per i provvedimenti di cui all’art. 184 c.p.c., all’udienza del 2-12-2004 assegnando alle parti termine sino a 30 gg. da oggi per precisare e/o modificare le domande ed eccezioni e sino ai 30 gg. successivi per eventuali repliche.

Se ne dia comunicazione alle parti.
  Bitonto, 1-6-2004    
Firmato: dr. Salvatore Casciaro

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[1] Ciò che non determina, come ha osservato autorevole dottrina, alcun vulnus alla norma costituzionale dal momento che il Parlamento è libero di non legiferare e, ancor più a monte, il Governo avrebbe facoltà di non assumere l’iniziativa legislativa, ciò che potrebbe al più comportare una sua responsabilità politica di fronte al Parlamento.

[2] V. Trib. Bologna, 3-8-1996, in Foro it., 1997, 2, I, 598.

[3] Cass., 24-10-1969, n. 3490, in Ced Cass. n. rv. 343628.

[4] Peraltro, dalle numerose missive in atti e dal libero interrogatorio emerge l’accentuato perturbamento emotivo con cui il Pucci vive l’intera vicenda.

[5] V., in particolare, a pag. 16 e 17.

[6] L’unica nota della Congregazione di Bari – S. Spirito è quella del 5-6-2003 (doc. 11 fasc. Congregazione), in cui il “Corpo degli anziani”, rivolgendosi al Comitato speciale di prima istanza, all’epoca appena nominato, si limita a esprimersi nel senso di “ritenere necessario che si formi un comitato giudiziario per aiutare il fratello in questione”, senza alcun accenno alla tipologia di provvedimento da deliberare.

[7] Cfr. produzione della Congregazione all’udienza del 18-5-2004.

[8] V. Trib. Bologna, ord. 6-5-1988, ibidem, 1988, 10, I, 309t.

[9] Si pensi che a pag. 147 della pubblicazione Organizzati…cit. si chiarisce che il disassociato, quale peccatore impenitente, “non potrà commentare né fare preghiera alle adunanze né avere speciali privilegi di servizio”.

[10] V. pag. 148 della pubblicazione Organizzati … cit. si legge che, con l’annuncio della disassociazione, si avvertono “i fedeli componenti della Congregazione che devono smettere di frequentare quella persona”.

[11] Si legge in particolare negli estratti della rivista “Torre di Guardia” prodotti dal Pucci con la memoria 7-5-2004 che “i componenti della famiglia – pur continuando a riconoscere i vincoli familiari – non avranno più alcuna associazione spirituale” con la persona disassociata.

[12] V. p. 4 della memoria 16-4-2004.

[13] Cfr. Trib. Bologna, 9-5-2000, in Fam. e dir., 2000, 487; Trib. Roma 16-10 1998, in Nuovo dir., 1998, 1029.
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Tribunale di Bari Sez. Distaccata di Bitonto 01/06/2004
(Civile - Procedura Civile)

massima

Deve ritenersi la sussistenza in re ipsa dei gravi motivi di cui all’art. 23 c.c. per l’adozione del provvedimento sospensivo, ogni qual volta siano correlati al mantenimento dello status di associato diritti quali, la facoltà di esercizio di pratiche religiose, la pienezza dei rapporti sociali ed economici con gli altri appartenenti alla Associazione stessa, come anche il mantenimento di vincoli più profondi con componenti il nucleo familiare. (Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che, nelle more del giudizio sulla legittimità o meno di un provvedimento di espulsione nei confronti di un associato, emesso da una congregazione religiosa, il nucleo dei diritti legati all’esercizio della libertà religiosa potesse conoscere una irrimediabile compromissione con turbamenti sulla condicio dell’associato, tali da non poter essere oggetto di adeguata
riparazione ex post).
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Statuto ed espulsione

Nell'ordinanza del giudice di Bitonto è richiamato anche l'articolo 5 dello Statuto della Congregazione che regola le modalità attraverso le quali si può attivare l'espulsione. Modalità che, secondo il magistrato, non sarebbero state rispettate nel caso di Vito Pucci.

Articolo 5 dello Statuto della Congregazione dei Testimoni di Geova
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L’ammissione dei soci effettivi è deliberata dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo, mentre l’ammissione dei soci aderenti è deliberata dal corpo degli anziani delle Congregazioni locali.
La qualifica di socio si perde:

a) per dimissioni;
b)   per decadenza;
c)   per espulsione.

Le dimissioni dei soci effettivi devono essere presentate per iscritto al Comitato Direttivo, mentre quelle dei soci aderenti, sempre per iscritto, al corpo degli anziani delle Congregazioni locali.
I soci effettivi e aderenti cessano per decadenza quando non esplicano una o più attività previste, per le rispettive categorie, di cui ai commi 1° e 2° del precedente art. 4.

I soci effettivi e aderenti sono espulsi per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto, per comportamento contrario agli insegnamenti delle Sacre Scritture in campo morale, e, comunque, tale da danneggiare la Confessione e i suoi membri o da causare grave turbamento fra i membri stessi.

La decadenza e l’espulsione dei soci effettivi sono deliberate dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo. La decadenza e l’espulsione dei soci aderenti sono deliberate dell’Assemblea su proposta del corpo degli anziani delle Congregazioni locali, ratificata da Comitato Direttivo.
I soci dimissionari, decaduti o espulsi, non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
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Articolo pubblicato a pagina 4 dal quotidiano La Repubblica del 6 giugno 2004, edizione di Bari:

Bitonto, un avvocato vince il ricorso.
Secondo la sentenza lesi i diritti universali dell'uomo

Espulso dai Testimoni di Geova
il giudice ordina: riammettetelo

Il CASO è quello di Vito Pucci, che il 3 luglio dell'anno scorso ha ricevuto un'espulsione, una scomunica, la morte spirituale dalla congregazione dei Testimoni di Geova. Motivi, il comportamento "scorretto" di Pucci, irrispettoso verso gli anziani e le regole. In realtà. a detta dei suoi avvocati, «dava fastidio perché difendeva i deboli anche all'interno della congregazione». Pucci, di professione avvocato, avrebbe difeso in tribunale molti Testimoni di Geova, denunciando abusi e soprusi non solo causati da «esterni», ma anche da membri della congregazione, attirando troppa attenzione su tutti i "fratelli" e soprattutto su di sé. In particolare ci sarebbe un caso di pedofilia (di sette anni fa), all'interno di una famiglia di Palese, che avrebbe dovuto essere risolto "in casa" e non in tribunale.

«Siamo tornati al Medio Evo - si accende l'avvocato Liberti - Giordano Bruno, Giovanna d'Arco, bruciati sul rogo solo perché pensavano con la loro testa. Vito Pucci è stato "scomunicato" perché non accettava le discriminazioni: e se interne al suo mondo, per lui erano ancora più gravi. Per questo è stato punito».

Pucci ha sempre pensato con la sua testa. «Sono nato in una famiglia cattolicissima - dice - mio zio è parroco e ho una zia suora di clausura. E sono sempre stato cattolico, fin quando all'università, sui libri, ho scoperto Geova e dopo una tesi di laurea sperimentale mi sono convertito. Questo succedeva 25 anni fa». Convertito sì, ma annullato no. «Io sono originario di Altamura - dice ridendo Pucci - e sono duro come la pietra della Murgia, ma buono come il pane e se vedo delle ingiustizie non riesco a tacere». Tant'è che nel gennaio '90 Pucci è stato uno dei fondatori dell'"Associazione europea dei testimoni di Geova per la tutela della libertà religiosa" «nata - come dice lui stesso - per fronteggiare attacchi di intolleranza verso i Testimoni, ma anche per aprire la nostra confessione a tolleranza e pluralismo religioso». Tolleranza e pluralismo: i suoi peccati.

«Pucci era un elemento scomodo di apertura verso il mondo esterno, perciò è stato "scomunicato", ma senza processo e senza che la sua congregazione rispettasse le regole - spiega il suo legale, Liberti - ma questo era possibile nel Medio Evo, non è consentito in Italia nel 2003. Abbiamo dimostrato che i suoi diritti di cittadino, e non di fedele, erano stati lesi. Un tribunale ci ha dato ragione e l'espulsione è stata congelata. I testimoni di Geova, come i cattolici e come i Valdesi, da oggi sanno che all'interno delle loro, chiese non tutto è possibile se si arriva a violare i diritti universali dell'uomo».

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Articolo pubblicato nell'edizione nazionale de La Repubblica (p. 24).
Tribunale: no alla "scomunica"
Testimone di Geova "Va reintegrato"

Bari - Un Tribunale ha sospeso una "scomunica" di un Testimone di Geova. E' successo a Bari, dove Vito Pucci, per volere di un giudice è stato reintegrato fra i Testimoni di Geova, da cui era stato espulso nel luglio 2003. «E' una sentenza storica - dice l'avvocato di Pucci - Il giudice non è entrato nelle questioni di fede, ma ha accettato la tesi difensiva: l'espulsione ha violato i diritti universali dell'uomo, validi in tutto il mondo e al di là di qualsiasi fede religiosa».
L'articolo originale:
link
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Articoli pubblicati sul Corriere del Mezzogiorno
del 6 giugno 2004, cronaca di Bari, pagina 7.

Bari - Espulso dalla congregazione dei testimoni di Geova e reintegrato dal giudice unico di Bitonto con un provvedimento urgente che sospende la decisione dell'assemblea religiosa in nome del diritto inviolabile alla difesa. Nella storia del signor Vito Pucci, avvocato di professione e testimone di Geova per credo, ce n'è abbastanza per riempire qualche pagina dei manuali di diritto e far discutere uomini di chiesa e di legge sul come e perché un giudice possa interagire con le decisione di una confessione religiosa fino a sospenderle.

Esattamente ciò che ha fatto Salvatore Casciaro, giudice unico chiamato a decidere sulla citazione presentata da Pucci al tribunale civile di Bitonto perché fosse cancellata col tratto di penna di un giudice dello Stato la decisione assunta dall'assemblea della congregazione dei Testimoni di Geova, ossia sull'autorità religiosa. L'ordinanza firmata dal giudice il primo giugno scorso parla chiaro: Pucci deve essere riammesso nella comunità dei fedeli in via urgente perché il suo diritto a difendersi davanti alle autorità religiose non è stato rispettato, poi la questione sarà decisa nel merito.

Fede e diritto alla difesa - La questione giuridica è racchiusa in tre parole: «Il diritto inviolabile alla difesa». L'avvocato Luigi Liberti che insieme con Luigi De Marco ha difeso il fedele espulso dalla congregazione le ripete scandendo bene le sillabe. «Se si bolla una persona d'essere eretico lo si deve fare al termine di un giusto processo e non dopo un iter privo di qualsiasi garanzia di difesa».
Dopo una breve pausa Liberti aggiunge: «E badi bene che non si tratta di una questione legata ai Testimoni di geova. Fosse successo in qualsiasi altra confessione, la regole sarebbe stata la stessa: il diritto alla difesa è supremo». Supremo, ma sinora non riconosciuto in questo genere di cause. «Nelle riviste specializzate non c'è traccia di provvedimenti analoghi» chiosa l'avvocato.

L'ordinanza - Tra citazioni di diritto, richiami alla Costituzione e stralci dello Statuto che regola la congregazione - racconta una storia cominciata nel giugno dell'anno scorso quando Pucci, testimone di Geova da quando era studente all'Università, si è visto espellere senza capir bene quale colpa gli fosse addebitata. Per sgomberare il campo da contestazioni di sorta. il provvedimento comincia con il citare l'Intesa sottoscritta dallo Stato italiano e dalla Congregazione dei testimoni di Geova nel 2000 in cui «la Repubblica Italiana riconosce che gli atti in materia disciplinare si svolgono senza alcuna interferenza statale».

Fatto sta che questa intesa non è mai stata tradotta in pratica dal Parlamento con una legge d'esecuzione. «Il che  - scrive il giudice - implica che non se ne può assumere l'efficacia immediata nel diritto statuale». Ma non è tanto questo che ha portato il giudice a sospendere la delibera di esclusione, quanto la procedura con cui essa è stata decretata. In pratica il magistrato s'è tenuto lontano da qualsiasi valutazione sui motivi in base ai quali Pucci era stato espulso, rimarcando anche «la piena libertà delle confessioni religiose», ma ha voluto verificare punto per punto se «sulla base del principio generale dell'ordinamento sul giusto processo, il diritto alla piena difesa dell'incolpato e il rispetto degli adempimenti procedurali previsti dallo statuto» dell'associazione religiosa fossero stati rispettati. Così non è andata, a detta del magistrato, per due motivi fondamentali: «L'assenza di contestazione preventiva degli addebiti» e la mancanza di uno dei passaggi previsti dalla stessa congregazione, ossia la proposta di espulsione del Corpo degli anziani all'assemblea generale.

La Congregazione - Dai testimoni di Geova, ieri, nessun commento ufficiale se non le poche parole affidate all'ufficio pubbliche relazioni. «Conosciamo il provvedimento - dicono - la questione è solo all'inizio e deve essere ancora discussa nel merito. È stata presa una decisione da parte dell'organo giudiziario sulla quale non siamo d'accordo per cui stiamo predisponendo un ricorso».

L'articolo originale:
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L'ESPERTO DI DIRITTO
«È un'associazione come un'altra»

Bari - «Una decisione giusta» anche se c'è il rischio che sia difficile da applicare sul piano pratico. Nino Dammacco, docente di diritto ecclesiastico e canonico all'Università di Bari, non ha dubbi sulla competenza del giudice civile di Bitonto nel sospendere la decisione presa da un'autorità religiosa. Se mai ne ha sulla possibilità concreta di dare applicazione a quella sentenza.

Professore, può un giudice mettere il naso in una vicenda religiosa?

«I testimoni di Geova sono riconosciuti come ente morale dall'ordinamento dello Stato. È importante dirlo perché chiunque può rivolgersi a un giudice, tanto più possono farlo i membri di associazioni riconosciute».

Il provvedimento del magistrato parte da un'intesa mai resa operativa tra Stato e Congregazione.
«Il riferimento all'Intesa è scaturito dalla proposizione della questione da una delle parti in causa, anche se credo sia superfluo perché il Parlamento non ha ancora ratificato l'accordo. Dal punto di vista giuridico l'Intesa esiste e c'è il diritto della congregazione a vederla ratificata, ma per ora non può produrre effetti. Il punto non è questo».

E qual è?

«La decisione del giudice mi sembra corretta perché analizza il diritto del socio non solo in astratto e in riferimento alle leggi italiane, ma anche alla procedura interna della congregazione».
Appunto. Quanto può interferire un parere dello Stato con le pratiche di una confessione religiosa?
«L'articolo due della Costituzione riconosce i diritti inviolabili dell'uomo all'interno delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, il che significa riconoscere i diritti fondamentali anche all'interno delle cosiddette associazioni intermedie come le confessioni religiose».

Dov'è il limite?

«La valutazione del perché espellere una persona è esclusiva delle confessioni religiose. Il magistrato ha analizzato il percorso compiuto nel prendere la decisione e ha notato due questioni rilevanti come il non accusare una persona senza che possa difendersi e il non aver osservato le procedure».
Che ne è della separazione tra Stato e Chiesa?

«Lo Stato non è separato dalla Chiesa. Una sentenza della Corte Costituzionale chiarisce bene la laicità dello Stato, che non si identifica con nessuna confessione e riconosce il diritto di tutte a esistere. Insomma è una laicità attiva in cui lo Stato non entra nel merito delle vicende religiose, ma può intervenire contro l'inosservanza delle regole poste a tutela dei diritti dei cittadini».

Torniamo all'ordinanza emessa a Bitonto. Un provvedimento urgente per evitare danni al fedele espulso.
«Nei provvedimenti di carattere urgente il giudice deve argomentare il danno grave e irreparabile- Se la persona di cui stiamo parlando è stata isolata dal resto della comunità potrebbe configurarsi anche un danno alla persona, il cosiddetto danno biologico. L'irreparabilità forse è meno convincente, ma in genere fra i testimoni di Geova i legami sono molto forti e l'appartenenza comporta un elemento di definizione dei ruoli nella comunità che, in caso di espulsione, può provocare un effettivo disagio».

Le era già capitato in passato di vedere provvedimenti simili?

«Sono casi piuttosto rari e comunque sinora non era mai stato invocato il diritto alla difesa. Da questo punto di vista il provvedimento del giudice di Bitonto introduce un aspetto innovativo».

E ora che succede?

«La prima ipotesi è che le parti si mettano d'accordo e il giudice debba decidere nel merito della vicenda. Per ora Pucci ha ottenuto il vantaggio di ordine morale del dimostrare agli altri soci che, sia pur agli occhi di un terzo, le autorità che governano la congregazione hanno sbagliato. Non si tratta quindi di una rivincita, ma di un riequilibrio morale della sua partecipazione alla vita della comunità».

Concretamente però come possono andare le cose? «Questo è più difficile da prevedere. Materialmente l'ordinanza potrebbe anche non essere eseguibile. Provi ad immaginare: Pucci si presenta e la congregazione decide di non farlo entrare. Allora a lui non resta altra strada che andare da un ufficiale giudiziario per far rispettare l'ordine del giudice. E così via, ogni volta. Mi sembra poco pratico».
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L'articolo originale:
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Sospensione revocata

Nell'ordinanza emessa il 6 dicembre, e pubblicata il 14 successivo, il Tribunale di Bari, IV sezione civile, presidente dott. Aldo Napoleone, ha revocato la sospensione della disassociazione, rimandando per il giudizio di merito al processo che sarà celebrato dinanzi al Tribunale di Bari, sezione distaccata di Bitonto, il 1° marzo 2005.



 
   
       
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Crisi di coscienza,
Fedeltà a Dio
o alla propria religione?
Di Raymond Franz,
già membro del
Corpo Direttivo
dei Testimoni di Geova
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